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UTR Brescia
via Dalmazia 92-94, Brescia
Ufficio Caccia 030 3462349 - 354 -306 - 315
Fax 030 347137
Pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

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In allegato sentenza non definitiva n. 482 del 20/02/2024 relativa all'individuazione dei valichi montani in Regione Lombardia.

Si allega inoltre copia della cartografia del valico Passata della Crocetta ricadente nel territorio del nostro ATC.

 

Si informano i gentili soci che, con Decreto 1826 del 31/01/2024, Regione Lombardia ha autorizzato la ricostituzione dell’Azienda Faunistica Venatoria “Bosco Genivolta” nei comuni di Genivolta, Soncino e Villachiara.

 

Di seguito dell’insorgenza di positività PSA nei cinghiali o negli allevamenti suini vengono individuate e formalizzate dalla Commissione specifiche aree territoriali (zone di restrizione: Zona Infetta, Zona I; Zona II; Zona III) dove vengono adottate specifiche misure sanitarie finalizzate alla gestione delle popolazioni dei cinghiali e degli allevamenti suini.

Tali misure sanitarie sono di tipo gestionale e strutturale e mirano a diminuire il rischio di diffusione della malattia ai territori indenni e di trasmissione tra gli allevamenti.

La non osservanza di tali regole determina il rischio di diffusione della malattia e l’aggravarsi delle conseguenze sanitarie ed economiche, legate alla moria degli animali e alle restrizioni alla movimentazione degli animali e dei loro prodotti (salumi, prosciutti, ecc.)

In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, zona infetta, zona di tipo I, II, III.

Zona infetta

È una zona precedentemente indenne in cui sono stati riscontrati dei primi casi di peste suina africana in cinghiali selvatici

Zona di restrizione di tipo I

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Zona di restrizione di tipo II

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana in cinghiali selvatici.

Zona di restrizione di tipo III

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

 

L’elenco dei Comuni dove sono in vigore queste misure sanitarie varia in funzione della situazione epidemiologica.

Per maggiori informazioni potete consultare al seguente link Regione Lombardia i seguenti documenti:

- l’elenco aggiornato dei Comuni, distinto per zone di restrizione, dove sono vigenti le restrizioni previste dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale di riferimento, in materia di prevenzione e controllo della Peste Suina Africana. 

- le misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione

Agg. del 21/11/2023 PROT. 14256 NUOVE DISPOSIZIONI CACCIA AL CINGHIALE

 

 

In allegato il Supplemento 46 del 17/11/2023 relativo alla modifica della LR 26 del 1993 con particolare riferimento ai Contrassegni inamovibili (Art. 9) e agli  Appostamenti fissi e temporanei (Art. 10).

 

In allegato la nota interpretativa comma 7 art. 22 e comma 9 art. 25 L.R. 26/93 relativa all’annotazione dei capi abbattuti.

 

Immissione e movimentazione di selvaggina da penna nelle zone B

  • E’ sospesa l’immissione di selvaggina da penna incluso l’utilizzo di selvaggina per pronta caccia nelle zone a rischio B;

Per quanto attiene le esercitazioni dei cani da caccia sono consentite ma a condizione che avvengano in luogo recintato senza possibilità

che gli animali rilasciati a tale scopo abbiano accesso all'esterno.

Sono escluse dalla sospensione al rilascio di selvaggina le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità.

 

Uso dei richiami vivi

 

Zone A e B e ZUR

  • E’ sospeso l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei.
  • L’utilizzo negli appostamenti fissi e consentito dato atto che in Regione Lombardia è disposta attività di sorveglianza mediante collaborazione

con i cacciatori in postazioni rappresentative individuate sulla base di una valutazione del rischio di introduzione e diffusione

 

Nelle restanti aree

  • E’ consentito l’utilizzo dei richiami vivi (ordini degli Anseriformi e Caradriformi) sia negli appostamenti fissi e temporanei

dato atto che in Regione Lombardia è disposta attività di sorveglianza mediante collaborazione con i cacciatori in postazioni rappresentative

individuate sulla base di una valutazione del rischio di introduzione e diffusione.

 

Condizioni generali per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti

 

  • Necessità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del detentore dei richiami vivi (da presentare agli Uffici territoriali di competenza al momento della richiesta di autorizzazione al loro utilizzo, tramite un modello fornito dagli stessi) di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità;

 

  • i detentori di richiami vivi possono detenere fino a 50 capi di pollame destinato esclusivamente all’autoconsumo a condizione che quest’ultimo sia detenuto in luogo separato fisicamente e funzionalmente dal sito dove vengono detenuti i richiami vivi, e che l’operatore applichi rigorose misure di biosicurezza per evitare che le due tipologie di avicoli detenuti entrino in contatto;

 

  • rispetto del “Protocollo operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria” di cui al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 21498 del 03/09/2018;

 

  • possesso/assegnazione del codice aziendale ad ogni gruppo di uccelli da richiamo e garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi;

 

  • negli appostamenti fissi i richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.

COMUNICAZIONE DI UTR BRESCIA DEL 28/08/2023

Con la presente si comunica che da oggi 28/08/2023, per chi le ha richieste è possibile ritirale le fascette.

Orari di sportello dalle 09.00 alle 12.30 da lunedì a venerdì 

Nel pomeriggio da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 16.00 previo appuntamento chiamando lo 030-3462315

Saluti

 

Braga Davide

UTR BRESCIA - Via Dalmazia 92-94 Brescia

Ersaf comunica la possibilità di partecipare all’ultimo corso per monitoratori di beccaccia che si terrà il giorno 29 gennaio a Milano.

In allegato si allega la domanda d’iscrizione e il comunicato del corso con le specifiche riguardo al luogo, l’ora e le modalità d’iscrizione.

 

Di seguito riportiamo l’avviso di Regione Lombardia – Ufficio Caccia di Brescia in merito alla consegna delle fascette per richiami vivi appartenenti all’ordine degli anseriformi e dei caradriformi stagione venatoria 2022-2023:

 

Buongiorno,

con la presente si comunica che da lunedì 29/08/2022 sarà possibile effettuare il ritiro delle fascette.

Per chi deve solamente ritirare le fascette è preferibile recarsi presso l’ufficio nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00.

Saluti

Braga Davide

 

Di seguito i recapiti di Regione Lombardia:

Tel. 030/3462349-030/3462306-030/3462354-030/3462315.

Mail:

pietro_orizio@regione.lombardia.it

nadia_bassanese@regione.lombardia.it

mario_pellicano@regione.lombardia.it

davide_braga@regione.lombardia.it

ERSAF su mandato di Regione Lombardia, si fa promotore del Progetto di Monitoraggio della Beccaccia nel territorio regionale, di concerto con FIBEC- Federazione Italiana Beccacciai comunica l’avvio della fase di formazione dei cacciatori che procederanno con le attività di monitoraggio, nei mesi previsti, della Beccaccia.

In allegato troverete breve presentazione del progetto e domanda di iscrizione al corso che sarà da trasmettere compilata all'indirizzo e-mail fibecsegreteria@gmail.com entro venerdì 21/10/2022 h. 12.00

 

DI SEGUITO COMUNICAZIONE DA PARTE DI UTR BRESCIA DEL 18/01/2023

 

Come da note allegate si comunica che per la movimentazione degli animali dovrà essere formalizzata la richiesta al competente DISTRETTO VETERINARIO per la necessaria autorizzazione

 

NOTA RICEVUTA DA REGIONE LOMBARDIA 18/11/2021 ore 15.14

Oggetto.: Preavviso di trasmissione del bollettino settimanale Meteo Beccaccia - Attuazione del D.D.U.O. n. 9133 del 05.07.2021

In relazione a quanto in oggetto, si comunica che, in attuazione del Decreto n. 9133/2021, a partire dall’1 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, verrà settimanalmente prodotto da ERSAF il bollettino denominato Meteo Beccaccia, relativo all’eventuale sospensione, vincolante, del prelievo venatorio della specie in caso di ondate di gelo e alla sua riattivazione ove vengano meno le cause della sospensione, in base ai parametri e criteri di cui all’allegato A del citato decreto. Il bollettino verrà pubblicato su pagina dedicata del sito ERSAF e al link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia , entro le ore 9.00 di ogni martedì nel periodo indicato e avrà validità per i sei giorni consecutivi successivi. Il bollettino verrà comunque inoltrato via mail a tutti i soggetti in indirizzo, per necessaria informazione e a scopo di massima divulgazione tra i cacciatori.

 

Nota REGIONE LOMBARDIA del 11/03/2021

Con riferimento alle vostre numerose richieste, si comunica che, allo stato attuale, non sono previste deroghe agli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza che non siano motivate da motivi di lavoro, salute o necessità.

Ai sensi dell’ ordinanza 714 del 04 marzo e del DPCM  del 2 marzo 2021 sono infatti vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È invece sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22. Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Pertanto i censimenti sono possibili solo nel rispetto di tali indicazioni non derogabili.

In allegato risposta alla ns. richiesta inoltrata in data 09/03/2021, a Regione Lombardia per la fruizione di 15 giornate di caccia ai sensi dell'art 35, comma 1bis, della l.r. 26/93 

 

In allegato si pubblicano le faq - disposizioni ricevute da regione Lombardia 

 

Con riferimento all'oggettosi in allegato si trovano le istruzioni operative e i relativi moduli, le domande dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 29 luglio alla scrivente Struttura - REGIONE LOMBARDIA - (come definito nel decreto n 9932 del 16 settembre 2008)

Spett.le Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Brescia 

Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca

Via Dalmazia, 92/94 -  25125 Brescia

 

fax  030.34.71.99   Pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

 

 

Si comunica che per il pagamento delle tasse di concessione in materia di caccia e pesca devono essere utilizzate esclusivamente le coordinate bancarie sotto indicate:

  • 01874/1000/300046: Intestato a Regione Lombardia - Tassa concessione caccia


COORDINATE IBAN IT 21 C 030 6909 7901 0000 0300 046;

I conti correnti postali precedentemente utilizzati non sono più validi.

Con la presente, sentita Ing. Michela Giacomelli, si ricordano ai soci iscritti TITOLARI DI APPOSTAMENTO FISSO le seguenti disposizioni:

  •  TARGHETTA AL CAPANNO: A seguito di verifiche in loco di appostamenti fissi da parte della Polizia Provinciale, si è riscontrato che alcuni capanni NON riportano la targhetta espositiva all'esterno dell'appostamento fisso. Si ricorda ai Sigg.ri cacciatori che questa Provincia autorizza nuovi/cambi titolarità di appostamenti fissi mediante appositi atti dirigenziali, invitando espressamente i cacciatori ad esporre il numero di riconoscimento (targhetta) all'esterno dell'appostamento fisso.

 

  • REVOCA DEL CONSENSO DEL PROPIETARIO e/o CONDUTTORE DEL FONDO: qualora il propietario/conduttore del fondo decidesse, per qualsivoglia motivo, di revocare il consenso al titolare dell'appostamento; il propietario/conduttore dovrà comunicarlo per iscritto al titolare del capanno ed a questa Provincia (a mezzo raccomandata), almeno 6 mesi prima. Il titolare del capanno stesso potrà esercitare la caccia presso quell'appostamento fino allo scadere dei 6 mesi. L'autorizzazione, trascorso il periodo semestrale (da quando cioè questa Provincia ne è venuta a conoscenza a mezzo raccomandata) verrà sottoposta a REVOCA, vista la mancanza di una delle condizioni per la permanenza dell’autorizzazione stessa. Qualora, anche a distanza di tempo, il propietario/conduttore individuasse un nuovo capannista, quest'ultimo dovrà presentare a questa Provincia istanza di NUOVO APPOSTAMENTO.

Si chiede di darne divulgazione.

Grazie a tutti per la Vostra sempre preziosa collaborazione.